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Superbonus 110%

Il Superbonus permette la detrazione fiscale concessa ai fini IRPEF in relazione agli interventi edili ed impiantistici che hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici all’interno di edifici esistenti.
Condizione necessaria: aumento di 2 classi energetiche.
La novità di questo incentivo rispetto gli altri è la percentuale di detrazione: 110% da ripartire in 4 quote annuali.
Elementi Trainanti:
  • Isolamento termico,
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti (Centralizzati o singoli per unità monofamiliari),
  • Interventi antisismici.
Elementi Trainati:
Realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi Trainanti:
  • Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
  • Installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica,
  • Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo per fotovoltaico,
  • Installazione di finestre, infissi e schermature solari.
Per beneficiare del bonus è necessario effettuare almeno 1 degli interventi trainanti. Si può portare in detrazione al 110% anche le spese degli interventi trainati a condizione che la loro realizzazione (e spesa) avvenga all'interno dell'orizzonte temporale previsto per il superbonus e all'interno delle date di inizio e fine lavori degli stessi.
Adempimenti necessari:
  • Certificazione Energetica tramite APE prima dell'intervento
  • Certificazione Energetica tramite APE dopo l'intervento che dimostri il miglioramento delle 2 classi energetiche.
  • Visto di Confomità necessario in caso di cessione del credito. Se il credito viene utilizzato direttamente in 730 o UNICO PF, non è richiesto. Il visto di conformità attesta il diritto alla detrazione di imposta, è rilasciato da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazionii (Dott. Commercialisti, Ragioneri Commerciali e Consulenti del lavoro) e dal Caf.
  • Asseverazione Tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini dele agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali
Adempimenti introdotti a partire dal 2024:
Chi sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico deve inviare all’Enea:
  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.
 
Chi sostiene le spese per i lavori antisismici deve inviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  • i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.

Per i lavori che al 30 marzo 2024 risultano in corso, il mancato invio della comunicazione Superbonus sarà punito con una sanzione di 10mila euro. Per i lavori per i quali la Cilas o la richiesta del permesso di costruire sono presentati a partire dal 30 marzo 2024, il mancato invio della comunicazione Superbonus causerà la decadenza dall’agevolazione. 
Impianti di climatizzazione:
  • COP / EER > requisiti minimi
Scaldacqua:
  • COP > 2.6
Pannelli solari:
  • certificazione Solar Keymark
  • producibilità specifica>requisiti minimi
  • garanzia 5 anni
Dispositivi multimediali: 
  • ON / OFF / programmazione settimanale da remoto
  • indicazione consumi energetici su canali multimediali
  • indicazione condizioni di funzionamento e set-point 
Sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con uno più energeticamente efficiente:
30.000 euro, per gli immobili unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
20.000 euro, da moltiplicare per ogni appartamento, per i condomini che contano fino a 8 unità immobiliari;
15.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità, per i condomini composti da più di 8 unità abitative.

Installazione di impianti solari fotovoltaici:
il limite detraibile previsto è pari a 48.000 euro. In ogni caso, non sarà accettata una spesa superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
Il Superbonus 110% dà inoltre la possibilità di eseguire, congiuntamente all’installazione del fotovoltaico, anche l’installazione di sistemi di accumulo integrati. Tale spesa avrà un massimale a parte, che ovviamente sarà cumulato con quello previsto dagli altri interventi, ed è pari indicativamente a 48.000 euro. In ogni caso, la spesa non dovrà superare i:
2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
1.000 euro, per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.
La detrazione Irpef relativa alle spese per interventi Superbonus sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 sarà rateizzata obbligatoriamente in 10 quote annuali. La rateizzazione decennale sarà obbligatoria anche per il sismabonus e il bonus barriere architettoniche.

Il nuovo Superbonus non può più contare sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura.
A inizio 2023 il Governo ha limitato pesantemente questa possibilità e con la nuova legge l’ha eliminata anche per Onlus, Iacp e interventi di rimozione delle barriere architettoniche, cioè gli unici che avevano conservato la chance dell’opzione.
 
il Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:

110%/90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
70% per le spese sostenute nel 2024;
65% per le spese sostenute nel 2025

Unifamiliari

110% fino al 31.12.2023 se è stato realizzato almeno il 30% dei lavori totali al 30.09.22

Condomini
con Cila-S  presentata al 25.11.2022 e lavori già approvati dall'assemblea entro entrata in vigore del DL:
110% tutto il 2023
70% tutto il 2024
65% tutto il 2025
Cila-S non ancora presentata:
90%
tutto il 2023
70% tutto il 2024
65% tutto il 2025
  • condomìni,
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento oppure proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
  • Istituti autonomi case popolari,
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
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(*) la VMC rientra nell’Ecobonus o nel Superbonus come spesa per coibentazione oppure come spesa per l’impianto di climatizzazione se installata congiuntamente alla sostituzione di un impianto di generazione o se si accompagna ad interventi di isolamento termico delle superfici opache per evitare la formazione di muffa.


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